Art. 1.

      1. Nel campo di applicazione del numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere.
      2. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggiore favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.